giovedì 31 marzo 2016

DARIO BELLEZZA: VENT'ANNI FA MORIVA IL POETA MALEDETTO "DALLE SUE STESSE MALEDIZIONI"

DARIO BELLEZZA AL CIRCOLO MICHELAGNIOLO - 1993 - (SULLA DESTRA  MASSIMO CONSOLI)



Vi consiglio di leggere, al seguente indirizzo, il bel ritratto che Renzo Paris fa di Dario Bellezza  su Venerdì di Repubblica

http://www.repubblica.it/venerdi/articoli/2016/03/31/news/quell_amore_controvoglia_e_la_poesia_bellezza-136436428/ 
 DARIO BELLEZZA verrà ricordato oggi 31 marzo 2016  alle ore 18.30  alla Casa delle Letterature in Piazza dell'Orologio, 3 a Roma  in occasione del  ventennale della morte. Maggiori informazioni: 

http://www.gay.it/blogs/diritti-e-rovesci/venti-anni-senza-dario-bellezza

HANNO RICORDATO IN QUESTI GIORNI DARIO BELLEZZA:

https://letteratitudinenews.wordpress.com/2016/03/31/20-anni-dalla-morte-di-dario-bellezza/

http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/poesia-bellezza-20-anni-morte-dario-bellezza-ricordo-120764.htm

http://www.metamagazine.it/tuttileggonobellezza-ventennale-dalla-scomparsa-di-dario-bellezza/


http://www.makemefeed.com/2016/03/31/su-invettive-e-licenze-di-dario-bellezza-nel-ventennale-della-sua-morte-1536187.html



http://www.italiasera.it/cultura/cultura/arte/21543-il-male-di-dario-bellezza-a-20-anni-dalla-scomparsa-del-poeta-renzo-paris-e-andrea-di-consoli-presentano-il-libro-di-maurizio-gregorini-alle-18-alla-feltrinelli-di-roma


http://lnx.monrealepress.it/2016/02/17/a-ventanni-dalla-scomparsa-un-evento-in-ricordo-di-dario-bellezza/


http://www.comune.monreale.pa.it/index.php?content=news&id=537




martedì 29 marzo 2016

DARIO BELLEZZA: CAMPAGNA DI SOLIDARIETA'


 
 
la dichiarazione di Dario Bellezza  distribuita ai giornalisti durante la conferenza stampa tenutasi a Roma,  presso il Senato della Repubblica il 4 ottobre 1995  
 
 
 
                 CORRIERE DELLA SERA  18 OTTOBRE 1995

 

DISPUTE  Un’iniziativa di intellettuali  perché il poeta sieropositivo benefici della legge Bacchelli. Ma non mancano i dissensi

BELLEZZA, l’appello contestato

   di DINO MESSINA
 

 

 

Due appelli per il poeta Dario Bellezza. Perché ottenga i benefici della legge Bacchelli e perché possa riprendere le cure elettromediche per l’Aids dopo la chiusura dell’ambulatorio non autorizzato di Giuseppe Marineo. La prima iniziativa, promossa dal senatore Luigi Manconi, è stata sottoscritta da nomi di rilievo come Attilio Bertulocci, Carlo Bo, Giorgio Bocca, Pietro Citati, Furio Colombo, Vincenzo Consolo, Maria Corti, Mario Luzi, Claudio Magris, Luigi Malerba, Dacia Maraini, Geno Pampaloni, Walter Pedullà, Giuseppe Pontiggia, Giovanni Raboni, Lidia Ravera, Lalla Romano, Mario Soldati, Antonio Tabucchi, Susanna Tamaro,Andrea Zanzotto.

 

 

 L’appello al ministro della Sanità, Elio Guzzanti, è stato firmato tra gli altri, da Luce D’Eramo, Alda Merini, Annamaria Ortese e Renato Minore. Ed è proprio al dissequestro dei macchinari per la cura elettromagnetica che il poeta tiene di più, perché, dice, “ci vogliono due anni per l’applicazione della legge Bacchelli e io nel frattempo potrei essere morto. Non riesco a capire perché i poeti nel nostro Paese vengono trattati in questo modo. Ho pubblicato una ventina di libri, ho vinto il Viareggio nel ’76, ero amico di Pasolini, sono conosciuto anche in Europa. Perché mi tolgono la possibilità di curarmi come voglio, anche se quegli apparecchi alla fine sono soltanto un placebo? Mica ho il morbillo, mica ho una malattia per la quale esistono cure alternative. Per l’Aids in sostanza non è stato trovato nulla e a me quelle cure facevano bene, mi consentivano di lavorare. Per questo ho anche scritto una lettera al Presidente della Repubblica”.

Tanta solidarietà per Bellezza, ma molti criticano la legge Bacchelli, istituita nell’85, che prevede, su iniziativa del Presidente del Consiglio, un vitalizio per “i cittadini italiani di chiara fama che abbiano illustrato la patria (…) e che versino in stato di particolare necessità”. E c’è chi ritiene ingiusto intervenire con un simile strumento per supplire alle carenze dell’assistenza sanitaria.

Lo scrittore Aldo Busi, che nemmeno ora fa mistero della sua omosessualità (“quel che è capitato a Bellezza, potrebbe capitare a chiunque, anche a me”), parte subito all’attacco della legge che prende il nome dall’autore del “Mulino del Po”: “La Bacchelli è una delle leggi più stupide al mondo perché viene applicata quando il potere riconosce in uno scrittore un proprio servo. E’ stata poi sempre una legge profondamente ingiusta, a partire dal suo primo beneficiario, Riccardo Bacchelli, che  ha speso follie, come Gabriele D’Annunzio, che non portava una camicia se non confezionata su misura, che nella sua vita ha guadagnato tanto e non ha risparmiato una lira”. Per Busi, poi, la malattia “è un problema di Bellezza in quanto cittadino, non in quanto poeta. E’ vergognoso dargli un vitalizio se pensiamo ai tanti malati di Aids che vivono sotto i ponti. Bellezza è uno che nella sua vita (è quasi mio coetaneo, ha 51 anni) avrebbe avuto il privilegio di lavorare, ma non l’ha fatto. Se ricevesse il vitalizio previsto dalla Bacchelli sarebbe un’ingiustizia per lui stesso, un cittadino, ripeto, con problemi di salute che devono essere risolti dalle istituzioni sanitarie”.

L’autore di “Seminario sula gioventù” e di “Vendita galline km 2”, che ora sta per pubblicare da Mondadori un libro di “varia italianità”, “Grazie del Pensiero”, ne ha anche per i firmatari dell’appello: “E’ un modo pilatesco per salvarsi l’anima, per affrontare un problema che non li riguarda. Molto meglio sarebbe fare una sottoscrizione privata, sempre che Bellezza ci prometta di non campare più di vent’anni ancora. Troppo facile fare beneficenza con i soldi dello Stato. I firmatari non stanno difendendo Bellezza, si stanno servendo di lui per mettere le mani avanti e vedersi applicata la legge Bacchelli alla prima occasione”.

Anche Angelo Pezzana, fondatore nel ’71 del Fuori, il primo movimento italiano di liberazione omosessuale, ha difficoltà a condividere l’iniziativa in favore di Bellezza, anche se gli “piace come poeta”, anche se “umanamente” è dispiaciuto. “Tutti i cittadini ammalati – dice Pezzana  - ,quindi anche Bellezza, in un Paese civile hanno diritto alle cure. Ma non mi sembra giusto che eminenti scrittori si mobilitino a favore di un intellettuale come loro, mentre se un impiegato del catasto crepa di Aids non gliene importa nulla. E’ la solita pruderie dell’aristocrazia di sinistra che si mobilita, per problemi che sente lontani. La vera battaglia da fare è per gli investimenti nella ricerca, per salvare migliaia di persone”.

Sebastiano Vassalli, autore di tanti romanzi, fra cui “Marco e Mattio”, in cui ha trattato anche il tema dell’omosessualità, non ha difficoltà a definire la legge Bacchelli “una povera cosa di un Paese povero”. “Basta passare le Alpi, andare in Germania o in Svizzera – dice lo scrittore  - ,per accorgersi che esistono ben altri strumenti a favore degli artisti. Ho incontrato scrittori tedeschi sconosciuti anche nella regione di residenza che vivono con le sovvenzioni dello Stato. E in un Paese scandinavo ai poeti è assicurata anche la pensione. Certo non propongo la stessa soluzione per l’Italia, perché si creerebbe una gigantesca ressa di poeti  che chiederebbero la pensione”. Ma, forse, fa capire Vassalli, si potrebbe studiare qualcosa di meglio della Bacchelli.

Secca replica di Carlo Bo, uno dei firmatari dell’appello per l’applicazione in favore di Bellezza: “C’è poco da arzigogolare. Bellezza è un buon poeta, si trova in condizioni disagiate, ha bisogno di un aiuto che è previsto dalla legge. Dov’è lo scandalo?
 
 

 
dalle pagine del  Corriere della Sera Antonio Di Giacomo lancia la raccolta di firme della comunità gay a favore di Dario Bellezza 




 
 
ARCHIVIO MASSIMO CONSOLI

 

18 gennaio 1996

 

SOLIDARIETA’ PER DARIO BELLEZZA

Raccolta di firme per sostenere il diritto di Dario Bellezza alle concessioni della Legge Bacchelli organizzata dall’Archivio Massimo Consoli, dal Circolo Michelagniolo, dall’Agenzia Rome Gay News e dall’OMPO’S

 

0693547483:

 

è il numero di fax al quale si  può inviare la propria solidarietà a Dario Bellezza. Oppure si può mettere la propria firma nei fogli allegati a questo documento, magari aggiungendo qualche parola di commento.

Chi è Bellezza? In molti  son convinti che si tratti del più grande poeta italiano vivente. Chi non è d’accordo lo considera, comunque, tra i primi. Ha pubblicato decine e decine di libri, e commentato, studiato, criticato in tutto il mondo. Nel nostro Archivio abbiamo materiali su di lui apparsi praticamente in ogni Paese, dalla Francia agli Stati Uniti, dalla Danimarca all’Australia..

Dario Bellezza è malato di aids. Più correttamente, Dario Bellezza sta morendo di aids. Non sta morendo bene. Gliene hanno fatte di tutti i colori, anche vietandogli di farsi curare, con un macchinario sul quale ognuno è libero di avere dei dubbi (e noi per primi), ma non il diritto di impedirglielo.



Dario Bellezza sta morendo di aids e si sentono in giro voci impietose di persone che non hanno ancora capito che la sindrome immunodeficitaria acquisita non è altro che una malattia: una malattia brutta, una malattia orrenda, ancora incurabile, quasi sempre mortale, ma niente altro che una malattia. Non è la punizione di Dio, non è il flagello  inviato sulla terra da chissà quale vendicativa divinità.

Dario Bellezza è una persona malata di aids che, come chiunque altro nelle sue condizioni, ha diritto all’assistenza sanitaria e a dieci grammi di umana comprensione, qualsiasi malattia avesse avuto o in qualsiasi grave incidente si fosse imbattuto.

Ma Dario Bellezza è anche un grandissimo poeta, un grande scrittore ed uno straordinario polemista. Avrebbe potuto fare l’impiegato di banca, l’agricoltore, il meccanico ..rendendo felici poche persone accanto a se e sbarcando allegramente il lunario. E, oggi, avrebbe la sua rispettabile pensione.

Ma Dario Bellezza ha preferito scrivere, parlare, comporre versi, pubblicare,conducendo una vita piena, intensa socialmente e culturalmente, ma senz’altro grama dal punto di vista finanziario o dell’appagamento delle più banali necessità dei nostri tempi.

Dario Bellezza ha preferito riempire la vita di centinaia, migliaia, milioni di persone, assolvendo alla sua missione, al suo dovere, al suo obbligo di essere al servizio della società e, oggi, questa stessa società non si decide a pagare il suo miserabile e infimo debito nei suoi confronti concedendogli, almeno, di usufruire dei quattro soldi della legge Bacchelli.

In molti pensano che Dario Bellezza non abbia problemi finanziari. Che, nel corso degli anni e con tutti i libri che ha pubblicato, navighi nell’oro o, in ogni caso, si possa permettere le ingenti spese al quale lo costringono le cure che sta seguendo. Non è vero. Dario Bellezza ha gravissimi problemi di ordine strettamente pratico e proprio finanziario. Lo scorso 16 gennaio è stato anche depennato dall’Ordine dei Giornalisti perché da cinque anni non riusciva neanche più a pagare le quote sociali (che non sono neanche tanto elevate, tra l’altro).

E’ per questo che abbiamo cominciato questa raccolta di adesioni alla quale invitiamo tutte le persone di buona volontà. Non chiediamo soldi: solo una firma con la quale gli manifestate la vostra solidarietà ed il vostro desiderio che anche lui usufruisca della Legge Bacchelli, una norma giuridica che prevede una pensione minima per chi ha illustrato il nostro Paese e non ha altre fonti di sussistenza e non ha altre fonti di sussistenza.

E se aggiungerete due parole di commento, renderete felice un poeta che ha sempre adorato i giovani. Dario Bellezza ha bisogno di tutto il vostro sostegno, affetto e, vorremmo dire, amore, per poter affrontare più serenamente, e con almeno qualche speranza di successo, l’attuale grave momento di crisi.

Grazie.

MASSIMO CONSOLI 
ANTONIO DI GIACOMO





ROME GAY NEWS

ANNO VIII

24 GENNAIO 1996

 

RACCOLTA DI FIRME PER DARIO BELLEZZA

 

Dopo la raccolta di firme presso il liceo
scientifico Pitagora, presso le redazioni di varie testate giornalistiche  gay e non gay, presso le librerie Feltrinelli, Remo Croce e Babele, presso le 187 organizzazioni che i occupano di Aids in Italia, e presso i 110 circoli gay da Venezia a Ragusa e dalla Val d’Aosta a Trieste e a Taranto..allo scopo di permettere che Dario Bellezza usufruisca della Legge Bacchelli, e dopo che allo stesso poeta gravemente malato di aids è stata sequestrata (e dissequestrata) un’altra volta la macchina di Pino Marineo e, quasi contemporaneamente, è stato depennato dall’Ordine dei Giornalisti perché non ha pagato le quote degli ultimi cinque anni…l’Archivio Massimo Consoli, l’Agenzia Rome Gay News, il Circolo Michelagniolo e l’Associazione Ompo’s organizzano una serata straordinaria presso la discoteca L’Alibi di via di Monte Testaccio 39/44  per mercoledi 24 gennaio alle ore 24.00 presieduta dalla signora Marina Ripa di Meana e dall’on. Ripa di Meana.

Interverranno: l’attore Leo Gullotta, sempre in prima fila nelle battaglie sui diritti civili; la giornalista Barbara Alberti, l’on, Nichi Vendola (Rifondazione Comunista), il sen. Luigi Manconi (verdi).

Mi sembra importante sottolineare che, nonostante l’Italia sia tra i primi posti al mondo per casi di sieropositivi (circa 100.000) e di aids conclamato (circa 36.000), a 15 anni dall’inizio dell’epidemia, questa è la prima manifestazione di massa mai organizzata nel nostro Paese per sostenere i diritti di una persona con aids

MASSIMO CONSOLI















l'agenzia di stampa ADNKRONOS aderì subito all'iniziativa a favore di Dario Bellezza 


D:\users\mn\Documents\Legge bacchelli il via a raccolta firme per Dario Bellezza  Agi Archivio.htm


25
Gennaio
Martedì
1996


            

Legge bacchelli: il "via" a raccolta firme per Dario Bellezza

 

Avviata ufficialmente con la "serata" a "L'alibi" l'iniziativa promossa dall'Archivio Massimo Consoli, l'agenzia Rome Gay News , il Circolo Michelagniolo e l'Associazione Ompo's che prevede una raccolta di firma per far partecipe Dario Bellezza dei privilegi della Legge Bacchelli. Offerte di solidarietà e contributi finanziari sono giunti da Leo Gullotta e Marina Ripa di Meana. Nichi Vendola di Rifondazione Comunista ha assicurato il suo impegno per raccogliere almeno 50 firme di solidarietà fra i colleghi parlamentari martedì prossimo. Vanni Piccolo, consigliere del sindaco Rutelli per gli affari gay ha elogiato l'iniziativa, invitando tutte le componenti gay romane e italiane ad associarvisi. La figura di Dario Bellezza "di primo piano dal punto di vista culturale" ("il massimo poeata vivente", l'ha definito il fondatore del movimento gay Massimo Consoli) è stata esaltata - oltre che da Consoli- dal presidente del circolo Michelangiolo Antonio Di Giacomo . Fra i punti di raccolta firme, alcune note librerie romane come Feltrinelli e Croce. 


AGI 27 GENNAIO 1996


Legge Bacchelli: in usa raccolta firme per Dario Bellezza


 
Arrivano adesioni da tutta Italia alla proposta avanzata da "Rome Gay News" diretta da Massimo Consoli, dal Circolo Michelagnolo e dall'Associazione Ompo's per la concessione delle provvidenze previste dalla Legge Bacchelli, in favore del poeta Dario Bellezza che versa in gravi condizioni di salute. E oggi si è appreso che un comitato di raccolta firme si è costituito anche a New York per iniziativa dell'architetto Americo Marras e dovrebbe essere guidato da un'alta personalità della cultura USA. L'archivio Consoli sta inoltre raccogliendo oltre alle firme anche somme di danaro che vengono inviate da ammiratori del poeta e da organizzazioni di solidarietà omosessuale. Fra le ultime adesioni pervenute quelle del Sindacato nazionale scrittori, di RTI-Studio Aperto, Gio' Stajano, Leo Gullotta, Carlo e Marina Ripa di Meana, Nichi Vendola (PRC), dal Circolo degli Artisti; dai dipendenti delle Librerie Feltrinelli, Mondadori, Tuttolibri, Remo Croce, Babele; da studenti, presidi, professionisti e gente qualunque che si stringono attorno a "chi ha portato la verità della poesia".


L'ADESIONE DEL SINDACO DI MILANO MARCO FORMENTINI










                                                                                                                                                                                                        

l'adesione pervenuta al Circolo Michelagniolo del Sindaco Francesco Rutelli e di sua moglie Barbara Palombelli










L'APPELLO DI ALLEN GINSBERG PER DARIO BELLEZZA PUBBLICATO DA RGN
 
 








                   


lunedì 7 marzo 2016


 


Quelle che seguono sono foto, immagini, vignette etc ( e solo una minima parte!) create e diffuse da una certa parte dell'opinione pubblica del nostro Paese, durante il dibattito sulle unioni civili  e nei giorni seguenti la notizia della paternità di Nichi Vendola, avvenuta quasi in concomitanza con l'approvazione del "ddl Cirinnà" avvenuto in Senato nel febbraio scorso.










 
 
 
 
 



























































mercoledì 2 marzo 2016

la legge sulle unioni civili approvata dal senato il 25 febbraio 2016

PROPOSTA DI LEGGE
APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 25 febbraio 2016 (v. stampato Senato n. 2081)
d'iniziativa dei senatori
CIRINNÀ, LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI, FEDELI, ALBANO, AMATI, BATTISTA, BERTUZZI, BIANCO, BORIOLI, BROGLIA, BUEMI, CALEO, CANTINI, CARDINALI, D'ADDA, DE BIASI, DIRINDIN, STEFANO ESPOSITO, FABBRI, ELENA FERRARA, FILIPPI, FORNARO, GATTI, GIACOBBE, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, ICHINO, IDEM, LAI, LO MORO, LUCHERINI, MANASSERO, MANCONI, MARCUCCI, MARTINI, MATTESINI, MATURANI, MIGLIAVACCA, MINEO, MIRABELLI, MORGONI, MUCCHETTI, ORELLANA, PEGORER, PEZZOPANE, PIGNEDOLI, PUGLISI, PUPPATO, RICCHIUTI, GIANLUCA ROSSI, SILVESTRO, SOLLO, SONEGO, SPILABOTTE, TOCCI, TOMASELLI, VACCARI, VALDINOSI, VALENTINI, VERDUCCI, ZANONI, ANGIONI, BENCINI
Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze
Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 25 febbraio 2016

PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e reca la disciplina delle convivenze di fatto.
2. Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.
3. L'ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell'archivio dello stato civile.
4. Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso:
a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
b) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato;
c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo
grado ovvero una misura cautelare la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.
5. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma 4 comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 e 68, nonché le disposizioni di cui agli articoli 119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis del codice civile.
6. L'unione civile costituita in violazione di una delle cause impeditive di cui al comma 4, ovvero in violazione dell'articolo 68 del codice civile, può essere impugnata da ciascuna delle parti dell'unione civile, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarla un interesse legittimo e attuale. L'unione civile costituita da una parte durante l'assenza dell'altra non può essere impugnata finché dura l'assenza.
7. L'unione civile può essere impugnata dalla parte il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità determinato da cause esterne alla parte stessa. Può essere altresì impugnata dalla parte il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull'identità della persona o di errore essenziale su qualità personali dell'altra parte. L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che è cessata la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l'errore. L'errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altra parte, si accerti che la stessa non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l'errore riguardi:
a) l'esistenza di una malattia fisica o psichica, tale da impedire lo svolgimento della vita comune;
b) le circostanze di cui all'articolo 122, terzo comma, numeri 2), 3) e 4), del codice civile.
8. La parte può in qualunque tempo impugnare il matrimonio o l'unione civile dell'altra parte. Se si oppone la nullità della prima unione civile, tale questione deve essere preventivamente giudicata.
9. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni.
10. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile.
11. Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
12. Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.
13. Il regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni. In materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali si applicano gli articoli 162, 163, 164 e 166 del codice civile. Le parti non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto dell'unione civile. Si applicano le disposizioni di cui alle sezioni II, III, IV, V e VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.
14. Quando la condotta della parte dell'unione civile è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altra parte, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter del codice civile.
15. Nella scelta dell'amministratore di sostegno il giudice tutelare preferisce, ove possibile, la parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse anche dalla parte dell'unione civile, la quale può presentare istanza di revoca quando ne cessa la causa.
16. La violenza è causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni dell'altra parte dell'unione civile costituita dal contraente o da un discendente o ascendente di lui.
17. In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 del codice civile devono corrispondersi anche alla parte dell'unione civile.
18. La prescrizione rimane sospesa tra le parti dell'unione civile.
19. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile, nonché gli articoli 116, primo comma, 146, 2647, 2653, primo comma, numero 4), e 2659 del codice civile.
20. Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.
21. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal capo III e dal capo X del titolo I, dal titolo II e dal capo II e dal capo V-bis del titolo IV del libro secondo del codice civile.
22. La morte o la dichiarazione di morte presunta di una delle parti dell'unione civile ne determina lo scioglimento.
23. L'unione civile si scioglie altresì nei casi previsti dall'articolo 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c), d) ed e), della legge 1 dicembre 1970, n. 898.
24. L'unione civile si scioglie, inoltre, quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione.
25. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 4, 5, primo comma e dal quinto all'undicesimo comma, 8, 9, 9-bis, 10, 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898, nonché le disposizioni di cui al titolo II del libro quarto del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.
26. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
27. Alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
28. Fatte salve le disposizioni di cui alla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di unione civile tra persone dello stesso sesso nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) adeguamento alle previsioni della presente legge delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni;
b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l'applicazione della disciplina dell'unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo;
c) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti.
29. I decreti legislativi di cui al comma 28 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
30. Ciascuno schema di decreto legislativo di cui al comma 28, a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso siano espressi, entro sessanta giorni dalla trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine il decreto può essere comunque adottato, anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 28, quest'ultimo termine è prorogato di tre mesi. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
31. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 28, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al citato comma 28, con la procedura prevista nei commi 29 e 30.
32. All'articolo 86 del codice civile, dopo le parole: «da un matrimonio» sono inserite le seguenti: «o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso».
33. All'articolo 124 del codice civile, dopo le parole: «impugnare il matrimonio» sono inserite le seguenti: «o l'unione civile tra persone dello stesso sesso».
34. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 28, lettera a).
35. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 34 acquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
36. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.
37. Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
38. I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario.
39. In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.
40. Ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
41. La designazione di cui al comma 40 è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.
42. Salvo quanto previsto dall'articolo 337-sexies del codice civile, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.
43. Il diritto di cui al comma 42 viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.
44. Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.
45. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.
46. Nella sezione VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile, dopo l'articolo 230-bis è aggiunto il seguente:
«Art. 230-ter. – (Diritti del convivente). – Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato».
47. All'articolo 712, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «del coniuge» sono inserite le seguenti: «o del convivente di fatto».
48. Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di cui all'articolo 404 del codice civile.
49. In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.
50. I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.
51. Il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.
52. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione ai sensi del comma 51 deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
53. Il contratto di cui al comma 50 reca l'indicazione dell'indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo. Il contratto può contenere:
a) l'indicazione della residenza;
b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
c) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.
54. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con le modalità di cui al comma 51.
55. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti al contratto di convivenza. I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti del contratto di convivenza.
56. Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti.
57. Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse se concluso:
a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza;
b) in violazione del comma 36;
c) da persona minore di età;
d) da persona interdetta giudizialmente;
e) in caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile.
58. Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, fino a quando non sia pronunciata sentenza di proscioglimento.
59. Il contratto di convivenza si risolve per:
a) accordo delle parti;
b) recesso unilaterale;
c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
d) morte di uno dei contraenti.
60. La risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme di cui al comma 51. Qualora il contratto di convivenza preveda, a norma del comma 53, lettera c), il regime patrimoniale della comunione dei beni, la sua risoluzione determina lo scioglimento della comunione medesima e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile. Resta in ogni caso ferma la competenza del notaio per gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari comunque discendenti dal contratto di convivenza.
61. Nel caso di recesso unilaterale da un contratto di convivenza il professionista che riceve o che autentica l'atto è tenuto, oltre che agli adempimenti di cui al comma 52, a notificarne copia all'altro contraente all'indirizzo risultante dal contratto. Nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l'abitazione.
62. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 59, il contraente che ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare all'altro contraente, nonché al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, l'estratto di matrimonio o di unione civile.
63. Nel caso di cui alla lettera d) del comma 59, il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza l'estratto dell'atto di morte affinché provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza l'avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza.
64. Dopo l'articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:
«Art. 30-bis. – (Contratti di convivenza). – 1. Ai contratti di convivenza si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata.
2. Sono fatte salve le norme nazionali, europee ed internazionali che regolano il caso di cittadinanza plurima».
65. In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente e gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell'articolo 438, secondo comma, del codice civile. Ai fini della determinazione dell'ordine degli obbligati ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, l'obbligo alimentare del convivente di cui al presente comma è adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle.
66. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 35 del presente articolo, valutati complessivamente in 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 6,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 8 milioni di euro per l'anno 2018, in 9,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 11,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 13,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 15,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 17,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 20,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 22,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 1,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 7 milioni di euro per l'anno 2021, a 9,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 13,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 6,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
67. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati comunicati dall'INPS, provvede al monitoraggio degli oneri di natura previdenziale ed assistenziale di cui ai commi da 11 a 20 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 66, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
68. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 67.
69. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.